1. Nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è istituito il ruolo speciale operativo del personale aeronavigante della Polizia di Stato, di seguito denominato «ruolo speciale», articolato nelle seguenti qualifiche:
a) profilo professionale dei piloti:
1) allievo pilota, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
2) pilota;
3) pilota esperto;
4) pilota primo ufficiale;
5) comandante;
6) comandante superiore;
7) coordinatore aeronavigante;
8) direttore del servizio aereo;
b) profilo professionale dei tecnici di volo:
1) allievo tecnico di volo, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
2) tecnico di volo;
3) tecnico di volo esperto;
4) tecnico di volo primo ufficiale;
5) direttore tecnico aeronavigante;
6) direttore tecnico superiore aeronavigante;
7) coordinatore aeronavigante;
8) direttore del servizio aereo.
2. La dotazione organica del ruolo speciale e la corrispondenza alle altre qualifiche dei ruoli ordinari è fissata nella tabella A allegata alla presente legge.