Art. 1.
(Istituzione del ruolo speciale operativo
del personale aeronavigante della Polizia
di Stato).

      1. Nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è istituito il ruolo speciale operativo del personale aeronavigante della Polizia di Stato, di seguito denominato «ruolo speciale», articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) profilo professionale dei piloti:

              1) allievo pilota, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

              2) pilota;

              3) pilota esperto;

              4) pilota primo ufficiale;

              5) comandante;

              6) comandante superiore;

              7) coordinatore aeronavigante;

              8) direttore del servizio aereo;

          b) profilo professionale dei tecnici di volo:

              1) allievo tecnico di volo, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

              2) tecnico di volo;

              3) tecnico di volo esperto;

              4) tecnico di volo primo ufficiale;

              5) direttore tecnico aeronavigante;

              6) direttore tecnico superiore aeronavigante;

              7) coordinatore aeronavigante;

              8) direttore del servizio aereo.

 

Pag. 4

      2. La dotazione organica del ruolo speciale e la corrispondenza alle altre qualifiche dei ruoli ordinari è fissata nella tabella A allegata alla presente legge.